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Studio Artena

La stagione dei funghi in Legge!

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23 Ottobre 2014
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cesto funghiL’11 settembre di quest’anno la Regione ha definito le nuove regole relative alla raccolta funghi epigei spontanei e, ad inizio ottobre, è stata emanata la Deliberazione della Giunta (D.G.R. n.27-431/2014) con la quale sono state specificate le modalità di versamento, gli importi ed altri aspetti. Sapere la normativa in vigore, in modo da conoscere le nuove disposizioni ed essere in regola, può essere utile per evitare sanzioni.
La principale novità introdotta dalla nuova legge regionale (L.R 8 settembre 2014, n. 7) si può riassumere in due parole: tesserino e titolo. La sostituzione della parola “tesserino “ con quella di “titolo” di raccolta funghi, infatti, porta con se la novità che, oggi, nel caso di controlli è sufficiente la ricevuta di versamento dell’importo da esibire insieme al documento d’identità e, non avendo più natura di provvedimento amministrativo, è esente da marca da bollo.
Per maggiore chiarezza, però, riassumiamo quanto può essere utile sapere per non farsi cogliere impreparati. Secondo la nuova normativa, i Comuni non introitano più tali contributi, ma gli unici Enti che possono incassare il versamento per il Titolo di raccolta funghi sono:

  • gli enti regionali di gestione delle aree protette;
  • le unioni montane di comuni (in via transitoria, le comunità montane fino alla loro soppressione);
  • le forme associative dei comuni collinari.

Il permesso di raccolta, acquisito con il solo versamento, è valido su tutto il territorio regionale e può essere effettuato per la raccolta giornaliera (5,00 €), settimanale (10,00 €), annuale (30,00 €), biennale (60,00 €) o triennale (90,00 €). Si ricorda però che nella maggior parte delle aree protette, invece, NON è permessa la raccolta. Non sono più valide, invece, le riduzioni di contributo definite dalle Comunità montane ed applicate  per i residenti intenti nella raccolta solo sul territorio di residenza (l.r. 19/2008).
Le forme di pagamento, attualmente, sono solo a mezzo di bollettino postale, bonifico bancario o in contanti presso le banche che svolgono servizio tesoreria per gli enti legittimati all’incasso. In futuro saranno possibili forme di pagamento semplificate.
Risulta utile specificare, inoltre, che la ricevuta di versamento, per essere efficace, dovrà evidenziare le generalità del raccoglitore (generalità, luogo e data di nascita e residenza), l’anno cui è riferito ed i riferimenti normativi. In ogni caso restano validi ed efficaci, fino alla loro scadenza, i titoli abilitativi conseguiti prima della data di entrata in vigore della l.r. 7/2014.
Altra novità introdotta dalla nuova norma, è l’esenzione dal pagamento del contributo per i minori di 14 anni, purchè accompagnati (massimo 2) da una persona maggiorenne munita di un titolo valido e sempre nel rispetto dei disposti della l.r. 24/2007.
In merito alla restrizioni, invece, è da evidenziare che solo più gli enti regionali di gestione delle aree protette e le Province possono applicare delle limitazioni alla raccolta per motivi di tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della flora e fauna selvatiche.
Resta invariata, invece, sia la quantità giornaliera consentita (3 Kg) che le modalità di raccolta, che prevedono l’utilizzo di contenitori idonei per la diffusione delle spore ed il divieto di danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio o l’apparato radicale del fungo con rastrelli o altri attrezzi.
funghi commestibiliRicordiamo, infine, che non è necessaria alcuna autorizzazione per tutti coloro che “si accontentano” di raccoglie e gustare chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea),  prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus),  specie diverse del genere Morchella,  gambe secche (Marasmius oreades), orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e  mazza di tamburo (Macrolepiota procera). (Nella foto in  ordine dalla A alla F).

Chiunque avesse dubbi sulla commestibilità dei funghi raccolti, è raccomandabile l’utilizzo della consulenza gratuita degli ispettorati micologici istituiti presso le A.S.L.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/42/attach/dgr_00431_930_13102014.pdf

Principali riferimenti normativi:

–          Legge Regionale 17 dicembre 2007, n.24 “Norme per la raccolta dei funghi epigei” e successive modificazioni e integrazioni (L.R. 28/2008, 3/2009, 10/2011, L.R. 7/2014);

–          D.G.R. 13 Ottobre 2014, n. 27-431 “Nuove disposizioni relative al titolo per la raccolta funghi epigei spontanei in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24

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